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Normativa Tirocinio

Normativa Tirocinio

Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo. 
Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività potranno rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante. 

SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore, accreditato e autorizzato dalla Regione Campania, può promuovere nell’ambito territoriale di propria competenza tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati . Il soggetto promotore sarà tenuto a garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante, favorendo l’attivazione dell’esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo.
SOGGETTO OSPITANTE
Possono ospitare un tirocinio formativo tutti i datori di lavoro pubblici o privati che posseggano i seguenti requisiti:
Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitanti;
Essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 per il diritto al lavoro dei disabili;
Non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
Non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio
Il soggetto ospitante nominerà un tutor, ai fini dell’esecuzione di tutte le attività,  che oltre allo stesso datore di lavoro può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata di almeno dodici mesi , ovvero un socio lavoratore.
Ogni tutor può accompagnare fino a un massimo di 3 tirocinanti.
 
TIROCINANTE – DURATA
I requisiti che devono possedere i soggetti per essere considerati dei tirocinanti in base alla tipologia di tirocinio sono i seguenti:
Tirocini formativi e di orientamento della durata di 6 mesi: soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mese precedenti l’avvio del tirocinio;
Tirocini di inserimento / reinserimento al lavoro della durata di dodici mesi: soggetti in condizione di inoccupato, disoccupato, lavoratore in mobilità, lavoratore sospeso in regime di cassa integrazione da almeno 6 mesi ed esclusi i beneficiari di CIGO;
Tirocini in favore di persone svantaggiate della durata di dodici mesi: invalidi, tossicidipendenti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti;
Tirocini in favore di soggetti disabili della durata di 24 mesi: ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999;
Tirocini per soggetti extracomunitari della durata di 6 mesi: ospitati nell’ambito di apposite quote di ingresso stabilite dalla normativa nazionale.
È possibile per un soggetto svolgere un tirocinio presso una azienda con la quale abbia avuto precedentemente un rapporto di lavoro purchè le attività siano riferite ad u n profilo professionale diverso.
La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio.
 
NUMERO MASSIMO DI TIROCINI ATTIVABILI DAL SOGGETTO OSPITANTE
Il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili  è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. E’ possibile accogliere:
Per i soggetti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro: massimo 1 tirocinante;
Per i soggetti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra cinque e otto: massimo due tirocinanti;
Per i soggetti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra nove e dodici: massimo tre tirocinanti;
Per i soggetti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici: massimo quattro tirocinanti;
Per i soggetti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti: massimo cinque tirocinanti;
Per i soggetti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato: un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20% dell’organico a tempo indeterminato.
I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato si stabilisce che:
Ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi è consentito ospitare un tirocinante;
Alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci e/o collaboratori familiari è consentito utilizzare un tirocinante, a condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti costituita con soci e/o collaboratori familiari
 
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il soggetto ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’ indennità di partecipazione in relazione all’attività da questo prestata. L’importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfettaria, non potrà essere inferiore ad euro cinquecento.
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SEDE LEGALE
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SEDI OPERATIVE
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