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FAQ - tirocini formativi

FAQ - tirocini formativi

1. La L.92/2012 interviene in materia di tirocini formativi e di orientamento?
Sì, se ne occupano i commi 34, 35 e 36 dell’art. 1 della L. 92/2012, recante “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”. In particolare il comma 34 prevede che: ”Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta”.
Il comma 35 prevede che: “In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Il comma 36 prevede  che: “Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
In attuazione dell’art. 1, comma 34, della L. 92/2012, in data 24 gennaio 2013 in sede di conferenza Stato-Regioni, è stato siglato un accordo per l’adozione delle linee guida in materia di tirocini.

2. Le linee guida in materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio 2013 sono immediatamente applicabili?
Le linee guida contengono delle prescrizioni che le singole Regioni e Province autonome si sono impegnate a recepire nelle proprie normative entro 6 mesi dalla data dell’accordo.
Essendo decorso tale termine, le Regioni e le Province autonome hanno emanato i provvedimenti normativi di propria competenza con cui hanno recepito il contenuto delle linee guida.
Allo stato, pertanto, vista l’intervenuta pronuncia di incostituzionalità dell’art. 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, considerato il riparto di competenza tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117 della Cost. e visto altresì l’accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 sottoscritto ai sensi del comma 34 dell’art. 1 della L. 92/2012, i tirocini formativi e di orientamento sono regolati dalle leggi regionali.

3. Le disposizioni della L. 92/2012 riguardano tutti i tipi di tirocinio?
Il comma 34 dell’art. 1 della  L. 92/2012 usando l’espressione generica “tirocini formativi e di orientamento” non opera delle distinzioni tra i diversi tipi di tirocinio.
Tuttavia, le linee guida in materia di tirocini adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, operano delle distinzioni individuando diverse tipologie di tirocinio.
Le previsioni delle linee guida si applicano ai seguenti tipi di tirocinio:
a) tirocini formativi e di orientamento;
b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Non rientrano invece tra le materie oggetto delle linee guida:
1) i tirocini curriculari;
2) i periodi di pratica professionale;
3) i tirocini transnazionali;
4) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
5) i tirocini estivi.
Si rammenta che le previsioni delle linee guida sono diventate concretamente efficaci con l’emanazione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei provvedimenti normativi di propria competenza.

4. La competenza in materia di tirocini formativi e di orientamento è delle Regioni?
Sì. La pronuncia della Corte Cost. n. 287/2012 ha ribadito che la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato.

5. Ai tirocini formativi e di orientamento si applica l’art. 11 del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011?
La Corte Costituzionale, con sentenza del 19 dicembre 2012, n. 287 pubblicata sulla Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51 - Prima serie speciale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

6. Quale normativa si applica ai tirocini formativi e di orientamento?
Ai tirocini formativi e di orientamento, essendo la materia di competenza delle Regioni, si applicano le relative discipline regionali.
Con l’accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono state emanate le linee guida in materia di tirocini le cui prescrizioni sono state recepite dalle Regioni e Province autonome con i provvedimenti di propria competenza.

7. Quale normativa si applica ai tirocini formativi e di orientamento promossi a favore delle persone disabili?
I tirocini promossi a favore delle persone disabili sono previsti dalle convenzioni di inserimento lavorativo previste dalla Legge 12-3-1999 n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e sono disciplinati dalle leggi regionali.

8. È possibile promuovere tirocini formativi e di orientamento dopo il conseguimento di un master?
Data l’ampia formulazione dell’espressione “titolo di studio” contenuta nelle linee guida in materia di tirocini formativi di cui all’accordo del 24/01/2013, e tenuto conto altresì che a mente dell’art. 117 della Costituzione la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome, occorrerà necessariamente fare riferimento alla regolamentazione della Regione o Provincia autonoma nella quale sarà svolto il tirocinio per eventuali disposizioni specifiche.

9. È possibile svolgere un tirocinio formativo e di orientamento dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica?
Sì. Le linee guida in materia di tirocini recepite dalle Regioni e Province Autonome sulla base dell’accordo del 24 gennaio 2013 siglato in sede di conferenza Stato- Regioni, prevedono che i tirocini formativi e di orientamento siano destinati a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi.

10. Qual è la durata massima di un tirocinio formativo e di orientamento?
La regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Le Regioni, dunque, stabiliscono con propri regolamenti la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento.
Si rammenta tuttavia che, per quanto concerne la durata dei tirocini, le linee guida adottate con l’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 (vedi faq n. 2) prevedono: per i tirocini formativi e di orientamento una durata massima di 6 mesi; per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro una durata massima di 12 mesi; per i tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati una durata massima di 12 mesi; per tirocini attivati in favore di soggetti disabili una durata massima di 24 mesi. La durata massima per le diverse tipologie si intende comprensiva di proroghe.

11. È possibile svolgere un tirocinio formativo e di orientamento in costanza di rapporto di lavoro?
Sì. Circa la possibilità di svolgere un tirocinio formativo e di orientamento in costanza di rapporto di lavoro si precisa che allo stato non si ravvisano preclusioni normative. Tuttavia, considerato che la situazione in esame si presenta come potenzialmente elusiva della normativa sull’orario di lavoro, compatibilmente con le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro in essere, occorre prestare particolare attenzione alla normativa sui tirocini. In particolare, si richiama l'attenzione sul progetto formativo e sulle figure dei tutor, considerati quali elementi caratterizzanti il tirocinio formativo al fine della sua distinzione dal rapporto di lavoro.

12. È possibile svolgere tirocini formativi in aziende a carattere stagionale?
Sì, il Ministero del lavoro, con nota del 18 settembre 1998 nel fornire l'interpretazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 142 del 1998 ha ritenuto che le aziende stagionali che operano nel settore turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possano comunque usufruire dei tirocini medesimi a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio degli stages e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi. In tali casi quindi il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato per il calcolo delle soglie di cui all'articolo 1, comma 3. Ciò al fine di tenere conto delle specificità del settore alberghiero, nonché della necessità di disporre,  su  un  piano  applicativo,  di  lavoratori  che,  per  quanto  non  a  tempo indeterminato, agevolino la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso idonee modalità di affiancamento del tirocinante.
Sono fatte salve in ogni caso eventuali diverse disposizioni regionali in merito.

13. Cosa si intende per tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro?
I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono finalizzati alla realizzazione di percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e sono destinati principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali.
I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono inoltre attivabili in favore di disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

14. Le Università possono attivare tirocini di inserimento/reinserimento?
Sì. L’art. 6 del D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003, prevede un regime particolare di autorizzazione alla attività di intermediazione. L’art. 2 dello stesso decreto definisce l’attività di intermediazione come quella di: “mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro dell’orientamento professionale”. Di conseguenza, le Università, insieme agli altri soggetti previsti dal citato art. 6, poiché autorizzati per legge alla attività di intermediazione, sono abilitati altresì alla promozione sia di tirocini formativi e di orientamento sia di inserimento/reinserimento al lavoro in quanto rientranti nell’orientamento professionale (v. risposta ad interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n. 36/2011). Inoltre le linee guida in materia di tirocini recepite dalle Regioni e Province autonome sulla base dell’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, includono le Università tra i soggetti abilitati a promuovere sia tirocini formativi e di orientamento sia tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.

15. Un laureato da oltre 12 mesi può svolgere un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro?
Sì. Un laureato da oltre 12 mesi può svolgere un tirocinio di inserimento/reinserimento a condizione che rientri in una delle categorie a favore delle quali è attivabile tale tipologia di tirocinio (vedi faq. n. 13), fatte salve eventuali diverse disposizioni regionali in materia.

16. Un centro per l’impiego può porsi come soggetto promotore di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro?
Sì, il Centro per l'Impiego può porsi come soggetto promotore anche di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.

17. A seguito dell’accordo siglato in data 24 gennaio 2013 in sede di conferenza Stato-Regioni in attuazione dell’art. 1, comma 34, L. 92/2012 con il quale sono state adottate le linee guida in materia di tirocini, per i tirocini in corso e per quelli attivati prima dell’emanazione delle linee guida è dovuta la congrua indennità ai tirocinanti?
Le linee guida prevedono come congrua una indennità non inferiore ad euro 300,00 lordi mensili da corrispondere ai tirocinanti, fatta salva in ogni caso la competenza delle Regioni in materia.
L’obbligo di corrispondere l’indennità sorge con l’emanazione dei provvedimenti normativi di competenza regionale. Tali provvedimenti potrebbero contenere delle disposizioni volte a regolare la disciplina dei tirocini in corso.
 
18. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di corrispondere la congrua indennità?
Sì. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di corrispondere l’indennità. Al fine di stabilirne la misura occorrerà necessariamente  fare riferimento alla normativa di settore della Regione nella quale si trava la PA interessata.
Naturalmente, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 1, comma 36, della L. 92/2012, le relative convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti delle spesa consentita per finalità formative. Resta salva in ogni caso la possibilità che le Regioni, nella programmazione delle attività formative di propria competenza, rimborsino, in tutto o in parte, la indennità.

19. Cosa si intende per tirocini curriculari?
Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni:
1) Promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio  aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato;
2) Destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
3) Svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

20. Quale normativa si applica ai tirocini curriculari?
I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. I citati regolamenti di Ateneo, tuttavia, per quanto da essi non espressamente previsto nonché per la disciplina dello svolgimento in concreto del tirocinio curriculare, richiamano le eventuali discipline regionali e quella statale.

21. Un regolamento di Ateneo, nel disciplinare un tirocinio curriculare, può prevedere disposizioni in contrasto con la normativa regionale o statale sui tirocini formativi e di orientamento?
I regolamenti di Ateneo disciplinano i tirocini curriculari. Tuttavia, laddove espressamente previsto, possono essere gli stessi regolamenti di Ateneo a rinviare alla disciplina regionale e statale per gli aspetti non regolamentati. Pertanto, per l’esatta individuazione della normativa applicabile ai tirocini curriculari, sarà necessario guardare preliminarmente alla regolamentazione di Ateneo. Qualora tali regolamenti non contengano una disciplina esaustiva ed operino dei richiami espressi, occorrerà applicare altresì la normativa regionale e statale. Resta fermo in ogni caso il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme (convenzione di tirocinio, progetto formativo, tutor del soggetto ospitante, tutor del soggetto promotore, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi).

22. Un tirocinio curriculare deve necessariamente concludersi entro il conseguimento del titolo?
I tirocini curriculari sono disciplinati dai regolamenti di Ateneo o degli Istituti di formazione. Tali regolamenti disciplinano tutti gli aspetti relativi alle convenzioni di tirocinio con le aziende, alla promozione dei tirocini e al loro riconoscimento formativo. Pertanto, saranno tali regolamenti a disciplinare gli aspetti che concernono l’inserimento dei tirocini nei piani di studio, il loro inizio e il momento di conclusione. Qualora non disciplinino tali aspetti, parrebbe opportuno distinguere tra tirocini curriculari che danno diritto a crediti formativi e tirocini curriculari che non danno diritto a crediti formativi. Quelli del primo tipo, necessari per maturare i crediti formativi necessari per raggiungere il titolo di studio, dovranno necessariamente concludersi prima del conseguimento dello stesso. I tirocini curriculari che non danno diritto a crediti formativi, invece, non essendo strettamente necessari al conseguimento del titolo essendo destinati maggiormente al miglioramento della formazione degli studenti, se iniziati prima del conseguimento del titolo potranno continuare fino alla naturale scadenza.

23. Un tirocinio curriculare può essere svolto presso un’associazione culturale che non sia un datore di lavoro?
Non si ravvisano ragioni ostative allo svolgimento di questo tipo di tirocinio presso una associazione culturale senza scopo di lucro, fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme.

24. Può un ente di formazione privato promuovere tirocini curriculari?
I tirocini curriculari possono essere promossi da:
- Università (nell’ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici;
- Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale;
- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati.

25. Come si qualifica un tirocinio attivato nell’ambito di un master che abbia inizio successivamente alla conclusione delle lezioni in aula?
Un tirocinio che costituisce parte integrante del curriculum formativo del master è da qualificarsi come tirocinio curriculare, anche se di fatto abbia inizio dopo il completamento delle lezioni in aula.
Tuttavia, trattandosi di tirocini finalizzati al completamento della formazione in vista del conseguimento del titolo finale, è necessario che il diploma di master abbia data successiva alla conclusione del tirocinio.

26. È possibile per un soggetto svolgere un tirocinio presso una azienda con la quale abbia avuto precedentemente un rapporto di lavoro?
Sì, allo stato non sembrerebbero sussistere preclusioni normative, purché le attività siano riferite ad un profilo professionale diverso.

27. Un Ente di formazione accreditato presso una Regione può attivare tirocini presso una Regione diversa?
No. Essendo l’accreditamento degli Enti di formazione di competenza di ogni singola Regione, le relative procedure possono differire da Regione a Regione. Pertanto, gli Enti di formazione possono promuovere tirocini solo nelle Regioni presso le quali hanno ottenuto l’accreditamento, salve eventuali diverse disposizioni in materia da parte delle Regioni.

28. I tirocini formativi e di orientamento e i tirocini curriculari possono essere svolti presso un’azienda che abbia zero dipendenti?
Non si ravvisano ragioni ostative allo svolgimento di questo tipo di tirocinio presso un’azienda che non abbia alcun dipendente a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme.
Al riguardo, tuttavia, si rammenta che al fine del regolare svolgimento del tirocinio, risultano di centrale importanza la figura del tutor del soggetto promotore in qualità di responsabile didattico-organizzativo nonché quella del tutor aziendale, i quali garantiranno al tirocinante il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto.
Sono fatte salve in ogni caso eventuali diverse disposizioni regionali in merito.

29. Il numero dei dipendenti dell'azienda è da intendersi limitato alle singole professionalità?
No, il numero dei dipendenti non deve essere riferito alle singole professionalità.
Occorre altresì fare riferimento al numero di dipendenti presenti nella singola unità operativa.

30. È possibile svolgere un tirocinio formativo e di orientamento, di inserimento/reinserimento al lavoro o curriculare tra soggetti che abbiano tra di loro rapporti di parentela?
Sì, in base alla legislazione vigente, nulla osta all'espletamento di un tirocinio sebbene in presenza di rapporti di parentela tra i soggetti coinvolti, fermo restando in ogni caso il rispetto di tutta la normativa di settore.

31. Se un tirocinio viene attivato in Regione diversa rispetto a quella in cui l’azienda ha la sede legale, quale normativa si applica?
Nelle linee guida è stato adottato il criterio secondo il quale, in caso di soggetto ospitante multi localizzato o di Pubblica Amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.
Le medesime linee guida prevedono tuttavia la possibilità che le Regioni e le Province autonome definiscano, con appositi accordi, disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga al criterio sopra menzionato.
Il comma 5-ter dell’art. 2 del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, introdotto con la Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 99, prevede la possibilità per i datori di lavoro  pubblici e privati con sedi in più Regioni di fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata  la  sede  legale  e  di accentrare le comunicazioni di cui  all'articolo  1,  commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  presso  il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata  la  sede legale.
La possibilità di accentrare le Comunicazioni Obbligatorie è riferita alle ipotesi in cui dette comunicazioni sono obbligatorie restando esclusi da tale obbligo i tirocini curriculari.

32. Le Agenzie per il Lavoro rientrano tra i soggetti che possono promuovere sia tirocini formativi e di orientamento sia tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro?
Sì. Un’Agenzia per il Lavoro può promuovere tirocini solo se autorizzata alla attività di intermediazione ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.

33. Un tirocinio può essere trasformato in apprendistato?
Sì, nulla osta alla trasformazione di un tirocinio in un contratto di apprendistato. Resta fermo in ogni caso il pieno rispetto della normativa in materia di assunzioni.

34. Un tirocinio può essere prorogato?
Sì, un tirocinio può essere prorogato entro i limiti massimi di durata previsti dalle regolamentazioni regionali.

35. E’ possibile attivare tirocini formativi e di orientamento a favore dei cittadini extracomunitari?
Al riguardo occorre distinguere tra:
1) persone straniere che sono entrate in Italia con i flussi di ingresso per lavoro;
2) persone straniere che hanno fatto ingresso appositamente per svolgere un tirocino formativo ex art. 27 co. 1 lett. f) D.L.gs. 286/1998;
3) persone straniere che si rifugiano in Italia chiedendo protezione internazionale.
Per quanto concerne sia il primo che il secondo gruppo, non vi possono essere dubbi sul fatto che lo straniero possa svolgere un tirocinio. Difatti, in base ad un generale principio di parità di trattamento, le persone straniere che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno possono svolgere tirocini alle stesse condizioni previste per gli italiani (così come prevede anche l’art.2 del D.M. 22 marzo 2006).
Relativamente poi agli stranieri residenti all’estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio formativo, si rinvia a quanto disposto dall’art. 40 co.9 lett. a) e co.10, e dell’art. 44 bis co.5 e co.6 del D.P.R. 394/1999: in tal caso, per fare ingresso in Italia non è necessario il nullaosta al lavoro poiché basta ottenere un visto di ingresso per motivi di studio/tirocinio che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti del contingente annualmente determinato (di regola si tratta di 5.000 quote ripartite tra le varie regioni).
Per quanto concerne, invece, il terzo gruppo, occorre rilevare che se da un lato il D.Lgs. 251/2007 prevede espressamente la possibilità di svolgere un tirocinio per i rifugiati, dall’altro, non vi sono ragioni per escludere la stessa possibilità anche a favore dei richiedenti asilo.
In particolare, gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo possono svolgere un tirocinio formativo in Italia anche durante i primi 6 mesi di avvio della procedura, poiché i tirocini non hanno natura giuridica di rapporto di lavoro (cfr. art. 11 co.1 del decreto n. 140 del 30.05.2005 in base al quale “qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda ed in ritardo non possa essere attribuito al richiedente  asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di 6 mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento”.
Dato che i tirocini non danno vita ad un rapporto di lavoro per la loro attivazione non si può richiedere un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro.
Attualmente occorre inoltre considerare che i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale sono espressamente richiamati, senza alcuna limitazione temporale, dalle “Linee guida in materia di tirocini”, adottate con l’accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, nella parte in cui prevedono i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento a favore di determinate categorie “svantaggiate” (punto n. 1 lettera c) delle linee guida.

36. È possibile attivare un tirocinio extra curriculare nei confronti di studenti?
Sì, è possibile attivare tirocini extra curriculari in favore di studenti. La qualità di studente non è incompatibile con eventuali altri “status” quali, ad esempio, quello di inoccupato o disoccupato. È pertanto possibile in questi casi attivare tirocini al di fuori del proprio percorso di istruzione o formazione.

37. In cosa consiste l’attivazione di un tirocinio extracurriculare?
Un tirocinio si intende attivato a partire dal momento in cui vengono effettuate le comunicazioni obbligatorie previste dal decreto legge 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge 608/1996, come modificato dalla legge 296/2006.

38. In assenza di una regolamentazione regionale può la Provincia attivare tirocini in favore di disoccupati e inoccupati?
Sì. Le strutture per l’impiego delle Province sono tra i soggetti abilitati a promuovere tirocini.

39. Un’Amministrazione comunale può promuovere tirocini in favore di neolaureati presso enti pubblici o aziende private?
Il Comune può attivare tirocini in quanto soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione, solo se in possesso di autorizzazione al collocamento, ai sensi degli artt. 2 e 6 D.Lgs. 276/2003 (v. risposta ad interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n. 36/2011).

40. Se uno studente ha svolto un tirocinio extracurriculare può svolgere da laureato un altro tirocinio extracurriculare?
Sì, non vi sono ragioni ostative allo svolgimento di un altro tirocinio extracurriculare, purché presso un diverso soggetto ospitante.

41. Il limite numerico di tirocinanti ospitabili presso un datore di lavoro è da ritenersi applicabile ai soli tirocini extracurriculari o è da intendersi riferito anche ai tirocini curriculari?
I tirocini curriculari sono stati chiaramente distinti dai tirocini extracurriculari sia in relazione alle finalità sia in riferimento ai destinatari. Tuttavia, dal momento che non esiste ancora una disciplina organica dei tirocini curriculari, si può affermare che questi, per tutti gli aspetti non ancora regolamentati, restino disciplinati dalla normativa regionale in materia. Inoltre, considerando che il valore e l’efficacia formativa di un tirocinio curriculare dipendono essenzialmente dalla qualità dell’assistenza e del supporto da parte del tutor del soggetto ospitante, appare necessario che il numero massimo di tirocini curriculari attivabili sia collegato al numero di dipendenti presenti nell’unità operativa in cui ha sede il tirocinio. Pertanto il limite numerico di tirocinanti ospitabili presso un datore di lavoro è da ritenersi applicabile anche alla fattispecie dei tirocini curriculari.
 
42. Il D.L. 28 giugno 2013 n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 99 ha previsto dei fondi per il pagamento delle indennità ai tirocinanti?
L’art. 2 del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, conv. in Legge 9 agosto 2013 n. 99 ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo le cui risorse economiche saranno destinate al pagamento delle indennità a favore di coloro che svolgeranno un tirocinio formativo e di orientamento presso una PA. Al riguardo tuttavia si rammenta che l’accesso al fondo è consentito alle sole Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, qualora, per compravate ragioni, non possano far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative.
Le modalità concrete di accesso al fondo da parte delle Amministrazioni di cui sopra, saranno determinate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al momento in fase di preparazione.
 
43. Il fondo istituito dall’art. 2 del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, conv. in Legge 9 agosto 2013 n. 99 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il pagamento delle indennità a favore di coloro che svolgeranno un tirocinio formativo e di orientamento presso una PA, riguarda anche i tirocini curriculari?
No, il fondo in parola riguarda i tirocini formativi e di orientamento.
Tuttavia, il medesimo art. 2 del D.L. cit. destina ulteriori risorse per il pagamanto delle indennità a favore degli studenti che svolgano un tirocinio curriculare.
I criteri di assegnazione delle risorse agli studenti saranno determinati con un decreto di competenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

44. Esistono limiti di età per svolgere uno stage in azienda?
No, non vi sono limiti di età. Tuttavia occore rammentare che qualora trattasi di tirocinio formativo e di orientamento post laurea o post diploma, lo stesso dovrà necessariamente essere attivato entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio.
45. La frequentazione di un tirocinio interrompe la maturazione dell’anzianità di disoccupazione?

No. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e per tale ragione non interrompe o sospende l’anzianità di disoccupazione.

46. Un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro può essere attivato oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo?

Sì. Il tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro svolto a favore di disoccupati può essere attivato anche dopo decorso il termine di 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio ed indipendentemente dall’inizio e/o durata dello stato di disoccupazione.
 
47. E’ possibile recedere da un rapporto di tirocinio?
Sì. E’ possibile recedere dal rapporto di tirocinio dandone comunicazione al soggetto ospitante ed informando il soggetto promotore con il rispetto di tempi e modalità eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore.
 
48. La risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro, intervenuta presso un’azienda nei 12 mesi precedenti l’attivazione di un tirocinio, costituisce un motivo ostativo per l’attivazione di tirocini extracurriculari?
No. Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro non rientrano nelle ipotesi impeditive previste dalle linee guida e quindi nei provvedimenti di competenza delle Regioni in materia di tirocini formativi. Pertanto, un'azienda che abbia proceduto a risoluzioni consensuali di rapporti di lavoro, può legittimamente ospitare tirocinanti nel rispetto in ogni caso della normativa di settore.
 
49. Un tirocinio inizialmente promosso sulla base di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante può legittimamente continuare presso una azienda facente parte dello stesso gruppo di quella che ha stipulato la convenzione?
Per la risposta alla domanda occorre necessariamente stabilire se l’impresa facente parte del gruppo con sede operativa in Regione diversa sia formalmente riconducibile al soggetto che ha stipulato la convenzione. Qualora non si tratti dello stesso soggetto, non sarà possibile completare il tirocinio presso di essa.
Qualora si tratti invece dello stesso soggetto, non si ravvisano ostacoli giuridici per lo svolgimento del tirocinio presso un’azienda appartenente allo stesso gruppo di quella che ha stipulato la convenzione con sede operativa in diversa Regione.
Al riguardo, tuttavia, si rammenta che a seguito dell’adozione da parte delle Regioni e Province autonome delle linee guida in materia di tirocini di cui all’Accordo del 24 gennaio 2014, per le ipotesi di soggetti ospitanti multi localizzati il punto n. 9 ha stabilito che il tirocinio sia regolato dalla normativa della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.
Pertanto, al tirocinio si applicherà la normativa della Regione nella quale lo stesso è realizzato.
 
50. Ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari disciplinati dall’art. 73 del D.L. del 21 giugno 2013 n. 69 si applica anche la disciplina generale dei tirocini formativi e di orientamento?

No. Ai tirocini di cui all’art. 73 del D.L. n.69/2013, in considerazione del loro inserimento nel particolare ambito della formazione presso gli uffici giudiziari, non si applica la disciplina generale dei tirocini formativi e di orientamento. I tirocini presso gli uffici giudiziari saranno disciplinati dalla speciale disciplina di settore e dai regolamenti di Ateneo e/o degli Ordini professionali.

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